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  Associazione di volontariato “BRICOLAGE ONLUS” -     STATUTO

 

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

E' costituita, ai sensi della legge n.266/91, l'associazione di volontariato denominata “ BRICOLAGE ONLUS”, con sede legale in Torre del Greco (NA), Via Sedivola n.30 e sede operativa in Torre del Greco (NA)  Via Nazionale n.56.        .

L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2, inoltre l’associazione è apartitica.

L’Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi: svolgere attività di volontariato, promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione  nei seguenti ambiti :

1)       socio-assistenziale

2)       sanitario

3)       tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale

4)       protezione civile

 

in particolare l’associazione si propone di :

 

A)  stimolare un maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l’integrazione e la nascita di nuove risorse per persone con forte svantaggio sociale.

Fornire assistenza materiale a persone e bambini diversamente abili, assistenza sociale, promuovere e partecipare ai progetti di intervento anche in convenzione con enti pubblici e privati sui temi del disagio sociale rivolte a persone  con problemi di emarginazione grave con particolare riguardo per la prevenzione e la cura delle malattie tumorali, dell’ansia e della depressione. 

B) Svolgere attività per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, fornire servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale in particolare fornire vigilanza e sorveglianza  ambientale, venatoria, ittica, faunistica,  antincendio boschivo e viabilità stradale in caso di necessità.

 - I soci durante lo svolgimento delle attività sopra descritte avranno la facoltà di indossare una divisa composta da pantalone di colore grigio antracite, camicia-maglioncino-berretto di colore blu cobalto,scarpe nere, il distintivo con logo dell’associazione; avranno invece l’obbligo di esporre la tessera associativa.

L’associazione per la realizzazione dei propri scopi primari l'associazione – oltre alle attività essenziali indicate alle lettere A - B  del presente articolo – potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

 

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione in maniera determinante e prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

 

 

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1)   contributi degli aderenti e di privati,

2)   contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

3)   donazioni e lasciti testamentari;

4)   entrate patrimoniali,

5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

6)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,nei limiti di quanto consentito dal DM 25 maggio 1995

7)   beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

 

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. Possono iscriversi persone fisiche e giuridiche.

 

ART.6  - SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE – INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI.


In aggiunta ai soci fondatori, chiunque può fare richiesta di ammissione come socio della Associazione. Le richieste di ammissione vanno indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Le richieste di ammissione sono analizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo che delibera la ammissione del richiedente in via provvisoria e pone la richiesta di ammissione all’ordine del giorno della successiva Assemblea dei soci, cui il richiedente è convocato.
L’ammissione del socio è deliberata dalla Assemblea con un voto favorevole pari ad almeno la metà dei soci. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari il voto espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo è determinante. Alle votazioni inerenti l’ammissione dei soci partecipano solo i soci che possedevano detta qualità al momento della convocazione della Assemblea stessa.
Ciascun socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso   avrà  efficacia decorsi   sessanta   giorni   dal ricevimento della relativa comunicazione. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della contributo associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali sono intrasferibili, anche per causa di morte.
Gli eredi del socio deceduto non avranno alcun diritto nei confronti della Associazione e degli eventuali beni di questa, né potranno ripetere le somme versate a titolo di contributi associativi dal socio deceduto all’Associazione.

  

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3)   a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

4)   a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1)   a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,

2)   a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3)   ad accedere alle cariche associative;

4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono Organi dell'associazione:

1)   l'Assemblea dei soci,

2)   il Consiglio Direttivo;

3)   il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

 

ART.9 ASSEMBLEA

 

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)   elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;

3)   delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)   delibera l'esclusione dei soci;

5)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 10, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)   curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2)   predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

3)   nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

4)   deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5)   provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno  1 dei consiglieri né faccia richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

 

 

ART.11 IL PRESIDENTE

 

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART.12 SCIOGLIMENTO

 

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n, 266.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

 

ART.13 RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 


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