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Associazione di volontariato
“BRICOLAGE ONLUS” - STATUTO
ART.1 COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai
sensi della legge n.266/91, l'associazione di volontariato denominata “
BRICOLAGE ONLUS”, con sede legale in Torre del Greco (NA), Via Sedivola
n.30 e sede operativa in Torre del Greco (NA) Via Nazionale n.56.
.
L’associazione non
ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati
direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui
all’art.2, inoltre l’associazione è apartitica.
L’Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al
pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella
propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di
attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
La durata
dell'associazione è illimitata.
ART.2 SCOPO E
OGGETTO SOCIALE
L'associazione,
perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge
i seguenti scopi: svolgere attività di volontariato, promuovere,
organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione nei
seguenti ambiti :
1)
socio-assistenziale
2)
sanitario
3)
tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
4)
protezione civile
in particolare
l’associazione si propone di :
A) stimolare un
maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti
locali e delle strutture pubbliche e private allo scopo di rendere
sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire
l’integrazione e la nascita di nuove risorse per persone con forte
svantaggio sociale.
Fornire assistenza
materiale a persone e bambini diversamente abili, assistenza sociale,
promuovere e partecipare ai progetti di intervento anche in convenzione
con enti pubblici e privati sui temi del disagio sociale rivolte a
persone con problemi di emarginazione grave con particolare riguardo
per la prevenzione e la cura delle malattie tumorali, dell’ansia e della
depressione.
B) Svolgere attività
per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, fornire
servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
ambientale in particolare fornire vigilanza e sorveglianza ambientale,
venatoria, ittica, faunistica, antincendio boschivo e viabilità
stradale in caso di necessità.
- I soci durante lo
svolgimento delle attività sopra descritte avranno la facoltà di
indossare una divisa composta da pantalone di colore grigio antracite,
camicia-maglioncino-berretto di colore blu cobalto,scarpe nere, il
distintivo con logo dell’associazione; avranno invece l’obbligo di
esporre la tessera associativa.
L’associazione per
la realizzazione dei propri scopi primari l'associazione – oltre alle
attività essenziali indicate alle lettere A - B del presente articolo –
potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie
necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
Le attività di cui
ai commi precedenti sono svolte dall’associazione in
maniera determinante e prevalentemente tramite le prestazioni dei propri
aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono
solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i
limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di
rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
ART.3 RISORSE
ECONOMICHE
L'associazione trae
le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
1) contributi
degli aderenti e di privati,
2) contributi
dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi
internazionali,
3) donazioni e
lasciti testamentari;
4) entrate
patrimoniali,
5) entrate
derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
o ai terzi;
6) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative
promozionali,nei limiti di quanto consentito dal DM 25 maggio 1995
7) beni mobili o
immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli
aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
L'associazione deve
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.4 BILANCIO O
RENDICONTO
L'anno finanziario
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni
esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e
consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esso deve essere
depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.5 I SOCI
L'associazione è
aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione
all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al
recesso.
Non è possibile
prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai
diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. Possono iscriversi
persone fisiche e giuridiche.
ART.6
- SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE,
RECESSO ED ESCLUSIONE – INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI.
In aggiunta ai soci fondatori, chiunque può fare richiesta di ammissione
come socio della Associazione. Le richieste di ammissione vanno
indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Le richieste di ammissione sono analizzate preventivamente dal Consiglio
Direttivo che delibera la ammissione del richiedente in via provvisoria
e pone la richiesta di ammissione all’ordine del giorno della successiva
Assemblea dei soci, cui il richiedente è convocato.
L’ammissione del socio è deliberata dalla Assemblea con un voto
favorevole pari ad almeno la metà dei soci. In caso di parità tra voti
favorevoli e contrari il voto espresso dal Presidente del Consiglio
Direttivo è determinante. Alle votazioni inerenti l’ammissione dei soci
partecipano solo i soci che possedevano detta qualità al momento della
convocazione della Assemblea stessa.
Ciascun socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento,
dandone preavviso scritto da inviarsi al Presidente del Consiglio
Direttivo. Il recesso avrà efficacia decorsi sessanta giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione. L'esclusione del socio per
gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di
appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati
e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio
che non provveda al versamento della contributo associativa annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali sono intrasferibili, anche per causa di morte.
Gli eredi del socio deceduto non avranno alcun diritto nei confronti
della Associazione e degli eventuali beni di questa, né potranno
ripetere le somme versate a titolo di contributi associativi dal socio
deceduto all’Associazione.
ART.7 DOVERI E
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono
obbligati:
1) ad osservare il
presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere
sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3) a versare la
quota associativa di cui al precedente articolo;
4) a prestare la
loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e
gratuito.
Tutti i soci hanno
diritto:
1) a partecipare
effettivamente alla vita dell'associazione,
2) a partecipare
all'Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere
alle cariche associative;
4) a prendere
visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione
relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne
copia.
ART.8 ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi
dell'associazione:
1) l'Assemblea dei
soci,
2) il Consiglio
Direttivo;
3) il Presidente;
L'elezione degli
Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all'elettorato attivo e passivo.
Ogni carica
associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso
delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico
ricoperto.
ART.9 ASSEMBLEA
L'Assemblea è
composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni
socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con
delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea si
riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una
volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio
Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea
ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva il
bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge i
componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei
Revisori e Collegio dei Probiviri;
3) delibera
l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) delibera
l'esclusione dei soci;
5) delibera su
tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Sia l'Assemblea
ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in
sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro
membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni
sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno
dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del
giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda
convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi
all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data
dell'Assemblea.
In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno
dei soci.
In seconda
convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica
dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto
favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la
deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la
relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere
assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della
sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e
deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
ART.10 CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non
superiore a 10, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del
Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per
dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono
in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di
attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che
rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera
l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la
metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina
di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un
Segretario.
Al Consiglio
Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) predisporre il
bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il
Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4) deliberare
sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli
affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti
all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota
associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua
assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro
del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio
Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno 1 dei
consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni
devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno
cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione
formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni
adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli
atti.
Il Consiglio
Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di
compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell'associazione.
ART.11 IL PRESIDENTE
Il Presidente,
nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonchè l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è
attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in
giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue
funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del
Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso
d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli
dovrà contestualmente convocare.
ART.12 SCIOGLIMENTO
In caso di
scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 4 della legge 11
agosto 1991, n, 266.
Sono ammesse,
in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte
dalla legge.
ART.13 RINVIO
Per quanto non
previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in
materia.
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